Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 14/05/1981, n. 219
L. 14/05/1981, n. 219
L. 14/05/1981, n. 219
L. 14/05/1981, n. 219
Le disposizioni della presente legge sono state trasfuse nel D. Leg.vo 30/03/1990, n. 76, recante "Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 26/06/1981, n. 333 (L. 06/08/1981, n. 456)
- D.L. 27/02/1982, n. 57 (L. 29/04/1982, n. 187)
- L. 23/12/1982, n. 940
- L. 04/05/1983, n. 164
- D.L. 07/11/1983, n. 623 (L. 23/12/1983, n. 748)
- D.L. 28/02/1984, n. 19 (L. 18/04/1984, n. 80)
- L. 18/04/1984, n. 80
- D.L. 26/05/1984, n. 159 (L. 24/07/1984, n. 363)
- D.L. 27/06/1985, n. 313 (L. 08/08/1985, n. 422)
- D.L. 30/12/1985, n. 791 (L. 28/02/1986, n. 46)
- D.L. 28/02/1986, n. 48 (L. 18/04/1986, n. 119)
- L. 28/10/1986, n. 730
- D.L. 30/06/1986, n. 309 (L. 09/08/1986, n. 472)
- D.L. 26/01/1987, n. 8 (L. 27/03/1987, n. 120)
- D.L. 20/11/1987, n. 474 (L. 21/01/1988, n. 12)
- L. 10/02/1989, n. 48
- L. 23/12/1993, n. 559
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 04/04/2007
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 15/02/2008
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 30/01/2009
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 09/08/2012
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
Scarica il pdf completo | ||||
---|---|---|---|---|
Parte I - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 |
||||
Art. 1 - Dispositivo di conversioneOmissis. Si veda il testo coordinato del D.L. 1 |
||||
Parte II - Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti |
||||
TITOLO I - Organizzazione degli interventi |
||||
Art. 2. - Dichiarazione di preminente interesse nazionaleSono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania di |
||||
Art. 3. - Fondo per il risanamento e la ricostruzioneAl risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari. Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, |
||||
Art. 4. - Ripartizione del fondoIl Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indirizza e coordina la attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge. Il CIPE provvede a ripartire fra le Regioni di cui all'articolo precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo conto delle risultanze dell'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici, disposto dall'art. 4-quater del D.L. 26 novembre 1980, n. |
||||
TITOLO II - Ricostruzione e riparazione dell'edilizia residenziale e delle opere pubbliche |
||||
Capo I - Interventi regionali |
||||
Art. 5. - Definizione degli interventiGli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del |
||||
Art. 6. - Attuazione degli interventiI comuni, le comunità montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i pro |
||||
Art. 7. - Compiti regionaliLe Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti: a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali; |
||||
Art. 8. - Articolazione degli interventiL'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso: a) l'assegnazione con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione; |
||||
Art. 9. - Contributi e finanziamenti per la ricostruzionePer la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprietà alla data del sisma è assegnato: a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. |
||||
Art. 11. - Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietarioI contributi per la ricostruzione e la riparazione, previsti a favore del proprietario, possono essere assegnati all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore, qualora il fabbricato oggetto del co |
||||
Art. 12. - Comproprietà degli immobiliQualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta “e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla data del 23 novembre 1980” N |
||||
Art. 13. - Alienazione degli immobiliIn caso di alienazione di unità immobiliare aventi titoli ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al |
||||
Art. 14. - Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazioneI contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parete delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori. La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1986 N33, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente: a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma; b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto; c) la valuta |
||||
Art. 15. - Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazioneL'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo: a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco; b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base |
||||
Art. 16. - Esecuzione degli interventiGli interventi di cui al precedente articolo 8, lettere d), e), f) e g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale. L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed impren |
||||
Capo II - Interventi statali |
||||
Art. 17. - Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubbliciGli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4 e sono eseg |
||||
TITOLO III - Attività produttive |
||||
Capo I - Agricoltura |
||||
Art. 18. - Interventi nel settore agricoloLe Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, con procedure semplificate da definire co |
||||
Art. 19. - Piccola proprietà contadinaA favore di titolari di aziende agricole costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della L. 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezz |
||||
Art. 20. - Garanzia per le operazioni di credito agrarioTutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione effettuate a favore |
||||
Capo II - Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione |
||||
Art. 21. - Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali |
||||
Art. 22. - Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacoloA favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al D.L. 3 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 15 aprile 1981, n. 128, |
||||
Art. 23. - Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenzeAlle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione |
||||
Art. 24. - Provvidenze per la cooperazionePresso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni dirette alla promozione ed allo sviluppo di società cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite |
||||
Art. 25. - Impiego di lavoratori in cassa integrazioneI lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia p |
||||
Art. 26. - Prestazioni di garanzie |
||||
TITOLO IV - Norme particolari per le zone disastrate |
||||
Art. 27. - Direttive generaliLa ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologic |
||||
Art. 28. - Ricostruzione dei comuni disastratiEntro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano di ricostruzione previsto dalla L. 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione. Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari: a) il piano di zona redatto ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito; b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27, L. 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici; c) i piani di recupero di cui al titolo IV della L. 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici |
||||
Art. 29. - Attuazione dei piani di recuperoIl comune può individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione è realizzata mediante interventi unitari. |
||||
Art. 31. - Sistemazione idrogeologicaAi fini della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, r |
||||
Art. 32. - Aree da destinare agli impianti industriali |
||||
Art. 33. - Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianatoI comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 28 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso e dell'attività artigiana |
||||
Art. 34. - Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianatoPer gli interventi di cui ai precedenti articoli 32 e 33 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, sottopone al CIPE entro il 31 dicembre 1981 un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettaz |
||||
TITOLO V - Progetti regionali di sviluppo |
||||
Art. 35. - Definizione dei progettiLe Regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di svilu |
||||
Art. 36. - Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppoPer l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo 35 le Regioni predispongono programmi pluriennali di intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabili. |
||||
Art. 37. - Programmi speciali di metanizzazioneEntro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni B |
||||
Art. 38. - Finanziamento dei progetti regionali di sviluppoAl finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilit |
||||
TITOLO VI - Disposizioni in materia pubblica istruzione e di beni culturali |
||||
Capo I - Università degli studi della Basilicata |
||||
Art. 39. - IstituzioneCon effetto dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università statale degli studi della Basilicata con sede in P |
||||
Art. 40. - Facoltà e corsi di laureaL'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna i |
||||
Art. 41. - Organici del personale docente e non docenteNella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Basilicata sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B allegate al presente articolo. I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati e ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella B. Tabella A - Università degli studi della Basilicata posti di professori e dei ricercatori di ruolo Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
|
||||
Art. 42. - Comitato tecnico-amministrativoNella Università degli studi della Basilicata fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento |
||||
Art. 43. - Comitati ordinatoriNell'Università degli studi della Basilicata, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti |
||||
Art. 44. - RettoreNella prima applicazione della presente legge il rettore dell'Università degli studi della Basilicata sarà e |
||||
Art. 45. - Inizio dei corsi di laureaIn relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universit |
||||
Art. 46. - StatutoEntro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modali |
||||
Art. 47. - Norme di rinvio e finaliPer tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario. |
||||
Capo II - Facoltà di ingegneria nell'Università di Salerno |
||||
Art. 48. - IstituzioneA decorrere dall'anno accademico 1981-1982 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 |
||||
Capo III - Disposizioni varie |
||||
Art. 49. - Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statalePer i candidati al concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale bandito |
||||
Art. 50. - Disposizioni per gli alunniPer l'anno scolastico 1980-1981, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, |
||||
Art. 51. - Abrogazione ed integrazione di normeIl secondo comma dell'articolo 2-bis del |
||||
Art. 52. - Assegnazioni provvisorie di sedeLimitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede può essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della l |
||||
Capo IV - Beni culturali |
||||
Art. 53. - Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientaliIl Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivisti |
||||
TITOLO VII - Norme finali |
||||
Capo I - Semplificazione delle procedure |
||||
Art. 54. - ControlliPer tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva. |
||||
Art. 55. - Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremotoPer sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiar |
||||
Art. 56. - Autorizzazione ai lavoriPer tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è costituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori. La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che sia |
||||
Art. 57. - Intese Stato-RegioniAi fini della intesa di cui all'articolo |
||||
Art. 58. - Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturaleI lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivis |
||||
Art. 59. - Procedure di aggiudicazione dei lavoriPer l'aggiudicazione dei lavori sino all'importo previsto dall'art |
||||
Capo II - Disposizioni organizzative |
||||
Art. 60. - Comuni e comunità montanePer lo espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni. |
||||
Art. 61. - Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armateSono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, effettuate dal Ministero della difesa su ric |
||||
Art. 62. - Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubbliciTutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici della Basilicata e Campania, fatte |
||||
Art. 63. - Segreteria del CIPEPer le esigenze derivanti dai servizi di segretaria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro d |
||||
Capo III - Disposizioni varie |
||||
Art. 64. - Utilizzo di fondi disponibili dall'INAILIl 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti imm |
||||
Art. 65. - Riparazione degli immobili di interesse storico-artisticoIl contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico “o comunque di rilevante interesse pubblico,” N4 |
||||
Art. 66. - Pubblicità turistica all'esteroI Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e ambientali, e le Regioni Basilicata e Campania provved |
||||
Art. 67. - Potenziamento dell'Istituto geografico militarePer le esigenze dell'istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata i |
||||
Art. 68. - Prestazione del servizio militare in comuni terremotati |
||||
Art. 69. - Relazione al ParlamentoIl Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazio |
||||
Art. 70. - Proroga delle aspettativeLe aspettative a favore degli amministratori comunali, già autorizzate dal Commissario straordinario del Governo pe |
||||
Capo IV - Agevolazioni fiscali |
||||
Art. 72. - Acquisto di immobiliGli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1990 N36, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la pr |
||||
Art. 73. - Esenzione da imposte e tasseLe domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone |
||||
Art. 74. - Agevolazioni in materia di indennizziGli indennizzi corrisposti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono |
||||
Art. 75. - Limiti alla cumulabilitàLe provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. |
||||
Art. 76. - Imposta locale sui redditiI soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dagli eventi sismici |
||||
Art. 77. - Imposta sul valore aggiunto |
||||
Capo V - Disposizioni transitorie |
||||
Art. 78. - Prestiti esteriIl Ministro del tesoro è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti. Il Ministro del tesoro è altresì aut |
||||
Art. 79. - Copertura finanziaria |
||||
TITOLO VIII - Intervento statale per l'edilizia a Napoli |
||||
Art. 80. - ProcedureÈ dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione. Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonché le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse |
||||
Art. 82. - Edilizia in aree esterne al territorio comunalePer la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente art. 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unità abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina Commiss |
||||
Art. 83. - Compiti del CIPEIl CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione sem |
||||
Art. 83-bis. - Alloggi disponibili |
||||
Art. 84. - Attribuzioni degli organi straordinariPer tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in |
||||
Art. 84-bis. - Programma degli interventiEntro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'art. 84, indicano a |
||||
Art. 84-ter. - Insediamenti abitativi, commerciali e industrialiNelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unità abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare. Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle |
||||
Art. 85. - Norma finanziariaPer l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, L. 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti artt. 80 e 82. I fondi, le cui disponibilità affluiscono ad apposite contabilità speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente tit |
Dalla redazione
- Costruzioni in zone sismiche
- Norme tecniche
La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi
- Alfonso Mancini
- Protezione civile
- Impresa, mercato e concorrenza
- Calamità/Terremoti
Inadempimento o ritardo per impossibilità della prestazione ed emergenza sanitaria
- Emanuela Greco
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Protezione civile
- Pubblica Amministrazione
- Lavoro e pensioni
- Imposte indirette
- Imposte sul reddito
- Fisco e Previdenza
- Ordinamento giuridico e processuale
Sisma centro Italia 2016: scadenzario sospensione dei termini per adempimenti tributari, previdenziali e vari
- Redazione Legislazione Tecnica
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Norme tecniche
- Fisco e Previdenza
- Costruzioni in zone sismiche
- Imposte sul reddito
Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione
- Alfonso Mancini
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Finanza pubblica
- Provvidenze
- Mezzogiorno e aree depresse
- Edilizia scolastica
- Rifiuti
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Protezione civile
Il D.L. 91/2017 comma per comma
- Emanuela Greco
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
12/11/2024
- Zes Unica, bussola per i revisori da Italia Oggi
- Le imprese della Zes unica possono integrare il bonus da Italia Oggi
- Commercio, dehor e spazi chiusi all'esterno solo col permesso. Non sono pergotende da Italia Oggi
- L'archeologo deve avere la patente a crediti da Italia Oggi
- Più fondi per la formazione negli studi da Il Sole 24 Ore
- PA alla prova della sicurezza informatica da Il Sole 24 Ore