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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 26/05/1965, n. 590
L. 26/05/1965, n. 590
- L. 15/03/2024, n. 36
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 50)
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D. Leg.vo 29/03/2004, n. 99
- D. Leg.vo 18/05/2001, n. 228
- D.L. 12/09/1983, n. 463 (L. 11/11/1983, n. 638)
- L. 08/01/1979, n. 2
- L. 14/08/1971, n. 817
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TITOLO I - PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE |
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Art. 1.Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonché agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concess |
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Art. 2.Agli acquirenti i fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pert |
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Art. 3.La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, e subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'a |
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Art. 4.Una Commissione provinciale - composta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste |
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Art. 5.Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione |
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Art. 6.I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituiti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle di |
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Art. 7.Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della |
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Art. 8.In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni N1, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento N9, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazio |
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Art. 9.Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti |
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Art. 10.Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1 a seguito di preliminare post |
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Art. 11.Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello |
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TITOLO II - INTERVENTI DEGLI ENTI DI SVILUPPO NELLA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE |
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Art. 12.La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imp |
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Art. 13.Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente ar |
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Art. 14.Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, o qu |
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Art. 15.Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 12 e alle lo |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Capo I - Disposizioni finanziari |
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Art. 16.Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli istituti che esercitano il |
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Art. 17.Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da |
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Art. 18.Le somme che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni dovranno versare al fondo di rotazione per quote di |
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Art. 19.Le somme eventualmente non impiegate dal fondo di rotazione, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferi |
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Art. 20.Le anticipazioni previste dal precedente articolo 16 saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato. |
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Art. 21.È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1970, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del Fondo interbancario di garanzia istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454. Il limite di impegno di lire 600 milioni previst |
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Art. 22.È autorizzata, la spesa di lire 49 miliardi e 200 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della pro |
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Art. 23.È autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finan |
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Art. 24.Entro il 31 dicembre 1969 il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, prese |
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Capo II - Disposizioni finali |
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Art. 25.Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo 1, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadin |
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Art. 26.Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo 1 esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contri |
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Art. 27.Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonché le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 f |
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Art. 28.Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà |
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Art. 29.I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa e |
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Art. 30.La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad agevolare attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il proprio interv |
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Art. 31.Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fond |
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Art. 32.Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituito dal seguente: |
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Art. 33.L'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è così modificato: |
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Art. 34.Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 601 è sostituito dal seguente: |
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Art. 35.L'articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è sostituito dal seguente "Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione |
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Art. 36.Per ogni omissione, da qualsiasi causa dipenda, risultante negli atti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge per |
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Art. 37.Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la sua attuazione. |
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Art. 38.Salvo quanto in particolare previsto dalla presente legge in materia di proprietà coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 |
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Art. 39.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 2 miliardi e 100 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, in lire 13 miliardi e 400 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e in lire 33 miliardi e 950 milioni nell'esercizio 1965, si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. |
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