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Sent.C. Cass. 12/12/2005, n. 27072

50501 50501
1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Ritardo - Interessi di mora ex art. 36 D.P.R. 1962 n. 1063 - Decorrenza
1. Negli appalti di lavori pubblici, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con D.P.R. n.1063 del 1962; pertanto, qualora il certificato di collaudo non sia stato rilasciato, il pagamento degli interessi di mora sulla rata di saldo è dovuto decorso il termine di 120 giorni dalla data in cui il certificato doveva essere rilasciato.


(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36) [R=DPR106362]

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