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Sent.C. Cass. 15/01/2007, n. 738

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Risoluzione - Per inadempimento del committente - Diritto dell’appaltatore alle restituzioni - Restituzione in natura - Impossibilità - Restituzione per equivalente - Criterio.
1. In tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all’inadempimento del committente (Ente Ferrovie dello Stato) e non sia configurabile la restituzione in natura all’impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell’obbligo restitutorio a carico del committente va determinato in relazione all’ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l’appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell’importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito.

1. Ved. Cass. S.U. 4 dicembre 1992 n. 12942. [R=W4D9212942] Ved. anche Cass. 4 luglio 1969 n. 2456. [R=W4L692456]
(Cod. civ. artt. 1458, 2033)

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