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Sent.C. Cass. 19/09/2003, n. 13901

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Richiesta di risoluzione del contratto ex art. 35 D.P.R 62/1063 - Diritto dell’appaltatore - Condizioni.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l’esercizio, in favore dell’appaltatore, del rimedio della risoluzione del contratto, di cui all’art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è previsto, non con riferimento all’inadempimento di qualunque obbligazione gravante sulla stazione appaltante o di qualsiasi corrispettivo da essa dovuto all’impresa in esecuzione del contratto di appalto, ma soltanto con riferimento al mancato pagamento delle rate di acconto, e sempre che l’importo delle somme effettivamente dovute a tale titolo raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale; pertanto, ai fini dell’esperibilità del detto rimedio, non rileva l’esistenza di altri crediti che pure il giudice abbia accertato spettare all’appaltatore a titolo diverso.

1a. (PM.1) - Ved. Cass. 1° agosto 2003 n. 11725 R
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35) [R=DPR106362]

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