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Sent.C. Cass. 23/11/2005, n. 24592

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi moratori dovuti all'appaltatore.
1. In materia di pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche, gli articoli 35 e 36 D.P.R. n. 1063 del 1962 qualificano come moratori i relativi interessi e postulano pertanto che i ritardi siano imputabili a colpa dell'appaltatore; tale principio non è derogato dall'articolo 4 della legge n. 741 del 1981, che, nel prevedere il pagamento degli interessi senza necessità di domanda dell'appaltatore, si limita a porre un'inversione dell'onere della prova della non imputabilità del ritardo, che grava sull'amministrazione appaltante.

1. Conf. Cass. 29 novembre 2000 n. 15299 R 1a. - Ved. Cass. 29 marzo 2005 n. 6612 R
[Cap. gen. ll.pp. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4 (n)] [R=L74181]

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