Sent.C. Cass. 09/05/2006, n. 10680 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 09/05/2006, n. 10680

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi moratori di fonte legale - Sono dovuti - Prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 C.c. - Inapplicabilità. 2. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi moratori di fonte legale - Sono dovuti - Ritardo ulteriore nella corresponsione degli interessi - Anatocismo - Applicabilità.
1. In caso di ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici sono dovuti all'impresa gli interessi moratori di fonte legale; e ad essi è inapplicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 Cod. civ. 2. In caso di ritardati pagamenti negli appalti ll.pp. sono dovuti all'impresa gli interessi moratori di fonte legale e in caso di ulteriore ritardo nella corresponsione degli interessi la somma dovuta è soggetta alla regola dell'anatocismo ex art. 1283 Cod. civ.

1. Ved. Cass. 1 luglio 2005 n. 14080; [R=W1L0514080] 11 giugno 2004 n. 11092; [R=W11G0411092] 6 marzo 2003 n. 3348 R 2. Ved. Cass. S.U. 17 luglio 2001 n. 9653 [R=WSU17L019653]
[Cod. civ. art. 2948 n. 4 (n)] [Cod. civ. art. 1283 (n)]

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