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Sent.C. Cass. 20/05/2005, n. 10692

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi ex Cap. gen. ll.pp. - In particolare per ritardato pagamento revisione prezzi. 2. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi ex Cap. gen. ll.pp. - Ritardato pagamento interessi - Applicabilità anatocismo ex C.c. 1283 e non 1224, 2°c.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, il pagamento degli interessi dovuti alle scadenze previste dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, non necessita di domanda alcuna da parte dell'appaltatore, essendo a carico dell'amministrazione appaltante l'onere della prova dell'eventuale non imputabilità del ritardo. Ferma la decorrenza dalle dette scadenze, gli interessi spettano sino al momento dell'emissione del mandato di pagamento da parte della P.A. (per emissione dovendosi intendere non la mera redazione del titolo di spesa, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso), essendo in particolare da escludere che, relativamente agli interessi per i crediti aventi ad oggetto maggiori importi richiesti a titolo di revisione dei prezzi, il termine finale sia da determinare con riferimento alla data in cui l'amministrazione appaltante abbia riconosciuto il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, e ciò ove si consideri che detto riconoscimento non implica soddisfacimento ed estinzione del credito per capitale e tanto meno, quindi, è un fatto idoneo a determinare la cessazione del maturare di interessi cui il creditore abbia titolo. 2. In tema di opere pubbliche, gli interessi spettanti all'appaltatore, a norma degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, non riguardano solo il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, ma anche il danno ulteriore per il ritardo nel pagamento dei medesimi interessi, la previsione del terzo comma del citato art. 35 non essendo limitata al pagamento del corrispettivo, ma estendendosi anche all'obbligazione accessoria, quale è quella di pagare gli interessi, con l'effetto di comprendere in essa il ritardo nel pagamento degli interessi medesimi. Il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura, del resto, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno «ex» art. 1224, 2° c., Cod. civ., ma resta soggetto ai limiti entro cui é consentito riconoscere l'anatocismo di cui all'art. 1283 Cod. civ.: norma, quest'ultima, derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del citato Capitolato.

1. Ved. Cass. 29 novembre 2000 n. 15299 R 1a. e 2a. - Ved. Cass. 29 marzo 2005 n. 6612.R 2. Conf. Cass. S.U. 17 luglio 2001 n. 9653 R
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36; [R=DPR106362] L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4) [R=L74181] (Cod. civ. artt. 1224, 2° c. e 1283; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4)

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