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Sent.C. Cass. 11/02/2005, n. 2844

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1. Appalti - Danni a terzi - Ponteggi per lavori riattazione di stabile - Furto in un appartamento agevolato dai ponteggi - Responsabilità dell'appaltatore - Condizioni.
1. Con riguardo al furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 C.c. dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove il medesimo, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio del neminen leadere, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno. (Nella specie, la Corte Suprema ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto insussistente la responsabilità civile dell'impresa senza adeguatamente considerare la rilevanza di circostanze quali la mancanza di un'idonea illuminazione dei ponteggi e la mancata rimozione delle scalette mobili che dal primo piano portavano ai piani superiori, essendo il furto avvenuto al terzo piano).

Sulla responsabilità dell'appaltatore (e/o altri) per furto in appartamento, agevolato da ponteggi esterni installati per lavori di riparazione e manutenzione dell'edificio in cui ricade quell'appartamento, ved. Cass. 10 giugno 1998 n. 5775 R(Responsabilità dell'appaltatore - Condizioni); 6 ottobre 1997 n. 9709 [R=W6O979709] (Responsabilità dell'appaltatore e del condominio); 23 maggio 1991 n. 5840 R (Responsabilità dell'appaltare).
(Cod. civ. art. 2043)

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