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Sent.C. Cass. 25/11/2005, n. 24897

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1. Appalti ll.pp. - Danni a terzi - Ponteggi per lavori manutenzione stabile - Furto in un appartamento attraverso ponteggi installati - Responsabilità dell'appaltatore ex art. 2043 C.c.
1. In tema di furto consumato da persona introdottasi in una appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio del «neminem laedere», egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente escluso - in quanto inattendibile - l'ipotesi che l'accesso fosse avvenuto per vie diverse dal ponteggio, quali il montacarichi o l'ascensore condominiali).

1. Ved. Cass. 18 ottobre 2005 n. 20133; [R=W18O0520133] 11 febbraio 2005 n. 2844;R 26 aprile 2004 n. 7921; [R=W26A047921] 10 giugno 1998 n. 5775;R 23 maggio 1991 n. 5840 R. 1a. - Sulla responsabilità dell'appaltatore (e/o altri) per furto in appartamento, agevolato da ponteggi esterni installati per lavori di riparazione e manutenzione dell'edificio in cui ricade quell'appartamento, ved. Cass. 11 febbraio 2005 n. 2844 R (Responsabilità dell'appaltatore per furto in un appartamento, agevolato dai ponteggi installati per lavori di riattazione dello stabile); 10 giugno 1998 n. 5775 R (Responsabilità dell'appaltatore - Condizioni) ; 6 ottobre 1997 n. 9709[R=W6O979709] (Responsabilità dell'appaltatore e del condominio); 23 maggio 1991 n. 5840 R(Responsabilità dell'appaltatore).
[Cod. civ. art. 2043 (n)]

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