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Sent.C. Cass. 12/04/2006, n. 8630

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità - Ponteggi per lavori di manutenzione di un edificio - Furto in un appartamento agevolato dai ponteggi - Responsabilità dell’appaltatore - Configurabilità - Condizioni.
1. In tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, è configurabile la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 C.c., dell’imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio generale del neminem laedere, egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l’uso anomalo. (Nella specie la S.C., dopo aver affermato il riportato principio, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto l’uso dei ponteggi da parte dei ladri sulla base della astratta possibilità di tale utilizzo, senza alcun accertamento in concreto, come la rottura dei vetri delle finestre in corrispondenza del ponteggio).

1. Conf. Cass. 25 novembre 2005 n. 24897 R; 11 febbraio 2005 n. 2844 R; 23 maggio 1991 n. 5840 R
(Cod. civ. art. 2043)

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