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Sent.C. Cass. 10/06/1998, n. 5775

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1. Appalti - Danni a terzi - Ponteggi per lavori riattazione di stabile - Furto in un appartamento agevolato dai ponteggi - Responsabilità dell'appaltatore - Condizioni.
1. Con riguardo al furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ. dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio del neminem laedere abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno. 1a. Circa la responsabilità per il furto in un appartamento, agevolato da ponteggi esterni installati per lavori di riparazione o manutenzione dell'edificio in cui ricade quell'appartamento, ved. Cass. 6 ottobre 1997 n. 9709 (Responsabili del furto sono l'appaltatore ed il condominio, ex artt. 2043 e 2051) in GIU 1/98, 39; Cass. 23 maggio 1991 n. 5840 (Responsabilità dell'appaltatore).


Cod. civ. art. 2043

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