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Sent.C. Cass. 17/03/2009, n. 6435

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità civile - Furto in appartamento - Agevolato da ponteggi - Responsabilità dell’impresa che li ha installati ed anche del condominio, quale custode e per «culpa in vigilando» o «in eligendo»
1. Del danno subìto da persona il cui appartamento sia stato svaligiato da ladri, introdottivisi attraverso ponteggi collocati per il restauro del fabbricato condominiale e privi di illuminazione e di misure di sicurezza, possono essere responsabili non solo l’impresa che ha realizzato i ponteggi, ma anche il condominio, sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell’art. 2051 C.c., sia per «culpa in vigilando» od «in eligendo», allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l’attività dell’appaltatore o abbia affidato i lavori ad impresa inadeguata.

1. Ved. Cass. 11 febbraio 2005 n. 2844 R; 10 giugno 1998 n. 5775 R; 6 ottobre 1997 n. 9707 R; 23 maggio 1991 n. 5840 R; 9 febbraio 1980 n. 913 [R=W9F80913]. 1a. (RCT.2) - Sulla responsabilità dell’appaltatore (e/o altri) per furto in un appartamento, agevolato da ponteggi esterni installati per lavori di riparazione e manutenzione dell’edificio in cui ricade quell’appartamento, ved. Cass. 22 febbraio 2008 n. 4591 R (Furto in un appartamento, agevolato da ponteggi - Responsabilità P.A. committente - Configurabilità). Ved. Anche «Responsabilità per furto (da ponteggi) in appartamento». 1n. Codice civile - Art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia) - Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
[Cod. civ. art. 2051 (1n)]

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