Responsabilità dell'appaltatore per difetti della costruzione derivanti da inidoneità del suolo | Bollettino di Legislazione Tecnica
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09/11/2018

Responsabilità dell'appaltatore per difetti della costruzione derivanti da inidoneità del suolo

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità dell'appaltatore per vizi incidenti sulla struttura di un immobile derivanti da un progetto inadeguato per causa geologica.

Nel caso di specie, l'appaltatore è stato ritenuto responsabile per i gravi difetti di una costruzione - costituiti da infiltrazioni di acqua nelle fondazioni dell'edificio - nonostante il fatto che egli si sia basato sulle risultanze di una relazione geologica e su un progetto inadeguato.  

L'Ord. C. Cass. civ. 10/10/2018, n. 25057 ha statuito che nell'appalto per la costruzione di un edificio, l'indagine sulla natura e la consistenza del suolo edificatorio rientra nei compiti dell'appaltatore, ove manchi una diversa previsione contrattuale; pertanto, i difetti della costruzione, derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, comportano la responsabilità dello stesso, il quale è comunque tenuto ad eseguire l'opera a regola d'arte e a garantirla nei confronti dei terzi acquirenti.

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito, in linea con la costante giurisprudenza, che il dies a quo per il computo dei termini previsti dall’art. 1669 c.c., va individuato, dal momento in cui l'attore acquisisce la conoscenza sicura dei difetti; tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause.

Infine, con riferimento ai poteri di interpretazione del giudice per la qualificazione dell’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, l'Ordinanza ha ricordato che in tema di appalto, il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all'art. 1669 c.c., invece che considerarla quale richiesta di adempimento contrattuale ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa.  

Dalla redazione