Ord. C. Cass. civ. 21/06/2018, n. 16323 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. C. Cass. civ. 21/06/2018, n. 16323

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1. Edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Responsabilità dell’appaltatore - Istruzioni errate del committente - Dovere di controllo - Manifestazione del dissenso - Necessità della prova. 2. Edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Errata progettazione - Responsabilità del progettista - Obbligo di risarcimento - Natura - Limiti - 3. Edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Inadempimenti concorrenti - Responsabilità solidale di progettista e appaltatore - Conseguenze.

1. L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. In mancanza di tale

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