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Sent.C. Cass. 07/05/2004, n. 8694

50057 50057
1. Appalti ll.pp. - Capitolato generale - Valore normativo e vincolante - Solo per appalti dello Stato - Valore contrattuale per appalti di enti pubblici.
1. Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ha valore normativo e vincolante solo per i contratti di appalto stipulati dallo Stato, mentre per quelli stipulati dagli altri enti pubblici le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia, che assumono efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui le parti le abbiano richiamate per regolare il singolo rapporto contrattuale; in relazione a tali contratti, pertanto, le parti sono libere di stabilire la composizione del collegio arbitrale diversa da quella dell'art. 45 del D.P.R. cit.

Sul valore normativo del Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, vincolante solo per gli appalti dello Stato, e sulla sua validità per enti pubblici diversi dallo Stato condizionata al suo recepimento contrattuale o a specifica legge, ved. Cass. 19 marzo 2004 n. 4036 [R=W19M044036] e 29 gennaio 2002 n. 1066 [R=W22GE021066] 27 febbraio 2001 n. 2839 R; 7 giugno 2000 n. 7705 R; 14 dicembre 1999 n. 14018 R (In caso di giudizio per controversie in un appalto di opera pubblica affidata da un ente pubblico con richiamo al Cap.gen. oo.pp. che vi ha quindi natura contrattuale, va esclusa la deroga della competenza ordinaria a favore di quella arbitrale); 3 settembre 1999 n. 9279 [R=W3S999279]; 16 aprile 1999 n. 3802 R e S.U. 8 giugno 1998 n. 5612 R (Fattispecie per E.A.A.P., Ente Autonomo Acquedotto Pugliese); 21 giugno 2000 n. 8420 R (Il Cap. gen. richiamato nel contratto d'appalto di un Comune ha valore contrattuale); S.U. 28 maggio 1998 n. 5289 R e 7 luglio 1997 n. 6100 R (Fattispecie per un Comune); 22 luglio 1996 n. 6569 in GIU 2/97, 4018 (Il Cap. gen. richiamato in un contratto d'appalto di ente pubblico può avere valore normativo se la sua adozione è prescritta da una legge); 12 dicembre 1994 n. 10596 R e 1° aprile 1994 n. 3214 R e 23 marzo 1988 n. 2531 R [Il Cap. gen. ha valore normativo e vincolante solo per gli appalti dello Stato mentre ha valore contrattuale negli appalti affidati da enti pubblici (i cui appalti sono regolabili anche da un capitolato speciale: Cass. 19 marzo 2003 n. 4036 R; Il Capitolato generale del 1962 è stato abrogato dall'art. 231, lett. i) del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 a far data dal 28 luglio 2000 giorno di entrata in vigore del detto Regolamento ed in cui è entrato in vigore (ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.Merloni, L. 11 febbraio 1994 n. 109) anche il nuovo Capitolato generale ll.pp., D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (ved. ELT 3/2000).
(Cap. gen. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 45) [R=DPR106362]

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