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Sent.C. Cass. 31/01/2006, n. 2131

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Incarico - Rifiuto del giudice - Conseguenze - Fattispecie di sinistro ferroviario e di consulenza tecnica richiesta per il relativo accertamento tecnico e negata dal giudice.
1. Nel caso di incidente ferroviario, cagionato dallo scontro tra un veicolo stradale (nella specie autocarro), arrestatosi sulla sede ferroviaria, ed il sopraggiungente elettrotreno, in presenza di concause nella determinazione del sinistro, quale il precedente scontro tra il predetto veicolo stradale ed altra autovettura (nella specie condotta dal casellante ferroviario), e della conseguente possibilità di ricorrere ad una ricostruzione tecnica della dinamica del sinistro a prova scientifica, il rifiuto ingiustificato da parte del giudice di merito di ricorrere ad una consulenza tecnica d'ufficio per tale scopo, mentre preclude alla parte di svolgere una difesa sostanziale, nel contraddittorio con le altre parti, preclude anche allo stesso giudice decidente di avere una adeguata comprensione del fatto storico sottoposto al suo accertamento, come fatto illecito da circolazione ferroviaria (i criteri di sicurezza della quale sono peraltro rigorosamente disciplinati), connesso a fatto illecito da circolazione di veicoli. (Nella specie, la società proprietaria dell'autocarro, il cui dipendente alla guida dello stesso era deceduto in seguito al sinistro, ha censurato la sentenza di merito che, accertata l'esclusiva colpa del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro, l'aveva condannata a rifondere a Trenitalia i danni derivati ai dipendenti ed ai beni ferroviari, lamentando il mancato accertamento della dinamica del sinistro e della velocità dell'elettrotreno attraverso una consulenza tecnica, con riferimento al fattore antecedente causale costituito dal precedente scontro tra i due veicoli stradali ed alla esclusione della responsabilità concorrente delle Ferrovie; la S.C., in base all'enunciato principio di diritto, ha cassato la predetta sentenza per difetto di motivazione).

1. Ved. Cass. 11 marzo 2004 n. 4993 R

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