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Sent.C. Cass. 03/10/2003, n. 14787

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Compenso - Accertamento del tasso di interesse per rate di mutuo - Criterio.
1. Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo deve aversi riferimento non all’intero ammontare del mutuo ma - in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda - soltanto agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica.

1. Conforme a Cass. 4 marzo 2002 n. 3061 R 1a. (CTU-ONO.1) - Sul compenso al C.T.U. ved. Cass. 6 maggio 2002 n. 6432 R (Pur disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese di giudizio, il giudice di merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, fra la parte totalmente vittoriosa e la parte soccombente delle spese per il C.T.U., le quali devono invece andare interamente a carico della soccombente); C. Cost., ord.za 22 aprile 2002 n. 128 R(È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 7, c. 3, L. 8 luglio 1980 n. 319); Cass. 4 marzo 2002 n. 3061 R (Il compenso spettante al C.T.U. per l’accertamento del tasso di interesse da applicare alle rate di un mutuo va determinato in base non all’intero importo del mutuo ma solo agli importi oggetto di contestazione); 3 agosto 2001 n. 10745 R (Per il compenso al C.T.U. per la redazione di planimetrie è legittima la liquidazione a vacazioni anzichè a percentuale); 28 marzo 2001 n. 4537 R (Il provvedimento di liquidazione dei compensi per gli ausiliari del giudice ha carattere giudiziale, come si deduce dall’art. 11 L. 80/319 e dall’art. 29 L. 13 giugno 1942 n. 794); 18 marzo 2000 n. 3237 R (Compenso del C.T.U. parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa - Violazione art. 91 Cod. proc. civ.); 4 marzo 2000 n. 248 [R=W4M00248] (1. Procedura per la liquidazione del compenso al C.T.U. - 2. Termine di decorrenza per reclamo contro la liquidazione del compenso al C.T.U.); 2 marzo 2000 n. 2315 R (Il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. è titolo esecutivo, ex art. 11, comma 4 della L. 1980 n. 319); 18 febbraio 2000 n. 1823 R (Il compenso a C.T.U. ex L. 1980 n. 319 è inapplicabile a commercialista per stima ex art. 2343 Cod. civ.); 22 gennaio 2000 n. 694 R (Liquidazione dell’onorario al C.T.U. per importo stabilito a discrezione del giudice ma entro certi limiti); 22 dicembre 1999 n. 14456 R (Il procedimento di liquidazione del compenso al C.T.U., ex art. 11 L. 1980 n. 319 e art. 29 L. 1942 n. 794 è applicabile solamente ai soggetti ivi indicati); 6 maggio 1999 n. 4539 R (Distinti onorari dovuti al C.T.U. per ciascuna delle stime eseguite per più cose pignorate); 11 febbraio 1999 n. 1156 R (Sul compenso per incarico concernente l’accertamento del valore di un bene)

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