Sent.C. Cass. 28/03/2001, n. 4537 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 28/03/2001, n. 4537

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Carattere giudiziale - Conseguente procedura.
1. In tema di compensi per gli ausiliari del giudice, dal disposto degli artt. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319 e 29 L. 13 giugno 1942 n. 794 si deduce che il provvedimento di liquidazione ha carattere giudiziale, suscettibile di acquistare valore di giudicato in caso di mancata opposizione nel termine di legge da parte di tutti coloro che possono averne interesse; peraltro nei confronti dell'ordinanza emessa in sede di opposizione avverso tale provvedimento, è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. attesa la natura decisoria di tale pronuncia (altrimenti non impugnabile) e l'incidenza con carattere di definitività su diritti soggettivi.

1a. Sul compenso al C.T.U. ved. Cass. 18 marzo 2000 n. 3237R (Compenso del C.T.U. parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa - Violazione art. 91 Cod.proc.civ.); 4 marzo 2000 n. 248[R=W4M00248] (1. Procedura per la liquidazione del compenso al C.T.U. - 2. Termine di decorrenza per reclamo contro la liquidazione del compenso al C.T.U.); 2 marzo 2000 n. 2315R (Il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. è titolo esecutivo, ex art. 11, comma 4 della L. 1980 n. 319); 18 febbraio 2000 n. 1823R (Il compenso a C.T.U. ex L. 1980 n. 319 è inapplicabile a commercialista per stima ex art. 2343 Cod.civ.); 22 gennaio 2000 n. 694R (Liquidazione dell'onorario al C.T.U. per importo stabilito a discrezione del giudice ma entro certi limiti); 22 dicembre 1999 n. 14456R (Il procedimento di liquidazione del compenso al C.T.U., ex art. 11 L. 1980 n. 319 e art. 29 L. 1942 n. 794 è applicabile solamente ai soggetti ivi indicati); 6 maggio 1999 n. 4539R (Distinti onorari dovuti al C.T.U. per ciascuna delle stime eseguite per più cose pignorate); 11 febbraio 1999 n. 1156R (Sul compenso per incarico concernente l'accertamento del valore di un bene).
(Cost. art. 111; L. 13 giugno 1942 n. 794[R=L79442]; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11)R

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