FAST FIND : GP5765

Ord.Corte Cost. 22/04/2002, n. 128

48959 48959
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Art. 7, c. 3, L. 1980 n. 319 - Questione di costituzionalità - Infondata.
1. È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 3, della L. 8 luglio 1980 n. 319, considerata la finalità della legge anzidetta che al precedente criterio delle "vacazioni" per i compensi ai consulenti tecnici del giudice ed ai loro ausiliari, ha inteso sostituire quello, in via secondaria, della commisurazione a tempo, per i primi (art. 4) e quello, in via principale, in base alle tariffe giudiziarie stabilite dalla legge, per i secondi (art. 7, comma 3).

L. 8 luglio 1980 n. 319 (Compensi per C.T.U.) - (Il suo art. 13 ha abrogato la L. 1° dicembre 1956 n. 1426, il cui art. 6 u.c. stabiliva che "Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sarà valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali, previo accertamento da parte del magistrato della necessità e della durata di esso"). Art. 4 - (1° c.) Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurabili al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. (2° c.) La vacazione è di due ore (Omissis). Art. 5 - (3° c.) Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.
(L. 8 luglio 1980 n. 319, artt. 4 e 7, comma 3) R

Dalla redazione