FAST FIND : GP6459

Sent. C. Cass. 05/05/2003, n. 6837

49653 49653
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme di regolamento edilizio - Integrative del Codice civile - Conseguenze.
1. Le norme contenute nei regolamenti edilizi locali devono, per effetto del richiamo di cui agli artt. 871, 872, 873 Cod. civ., ritenersi a tutti gli effetti integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di costruzioni, con la conseguenza che il giudice (nella specie, la Corte di cassazione) chiamato a dirimere una controversia insorta in subiecta materia (nella specie, in tema di distanze tra fabbricati) può disporne ex officio l’acquisizione, mediante richiesta di informazioni scritte o (come nella specie) di rilascio di copie del piano regolatore generale comprensivo delle norme tecniche di attuazione, con riserva, in caso di inottemperanza della Pubblica amministrazione, di adozione dei provvedimenti di legge.

1a. (DIST.9) - Sulle prescrizioni comunali che regolano le distanze in materia di edilizia ed urbanistica (come regolamento edilizio, programmi di fabbricazione, piani regolatori) ved. Cass. 27 agosto 2002 n. 12561 R; 27 marzo 2002 n. 4372 R; 26 marzo 2001 n. 4366 R; 26 marzo 2001 n. 4357 R; 23 marzo 2001 n. 4267 R; 26 febbraio 2001 n. 2757 R; 2 ottobre 2000 n. 13007 R; 29 marzo 2000 n. 3811 R; 28 dicembre 1999 n. 14600 R; 14 dicembre 1999 n. 14022 R; 23 novembre 1999 n. 12984 R; 9 giugno 1999 n. 5666 R; 29 aprile 1999 n. 4343 [R=W2A994343]
(Cod. civ. artt. 871, 872, 873)

Dalla redazione