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Sent. C. Cass. 02/10/2000, n. 13007

48048 48048
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme di regolamento edilizio - Violazione - Diritti della parte lesa.
1. A norma degli artt. 872 comma 2 e 873 Cod. civ., la violazione delle norme dei regolamenti edilizi comunali integrative del Codice civile in materia di distanze tra le costruzioni abilita la parte interessata a richiedere e ottenere la riduzione e l'arretramento della costruzione (oltre al risarcimento dei danni), anche quando è violata la norma di un piano regolatore comunale che in maniera assoluta e inderogabile prescriva una certa distanza delle costruzioni dal confine, così rendendo inapplicabili sia le disposizioni del Codice civile che danno attuazione al principio della prevenzione, sia la disciplina sulle costruzioni a dislivello.

1a. Ved. Cass. 17 maggio 2000 n. 6414R.
(Cod. civ. artt. 872, 2° c., 873)

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