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Sent. C. Cass. 29/03/2000, n. 3811

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Limitazioni urbanistiche ex art. 17 L. 1967 n. 765 - Applicabilità - Limiti - Progetto urbanistico restituito al Comune senza approvazione - Periodo successivo - Reviviscenza delle limitazioni e conseguenze della loro violazione.
1. Ai sensi dell'art. 4 L. 1° giugno 1971 n. 291, le limitazioni urbanistiche dettate dai primi tre commi dell'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 sono rese inapplicabili, per i Comuni non inclusi negli appositi elenchi approvati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero dell'interno, solo nel periodo compreso tra la presentazione dello strumento urbanistico all'Autorità competente e l'approvazione o la restituzione, senza approvazione, per la sua rielaborazione; pertanto, nel caso di restituzione del progetto di strumento urbanistico senza approvazione, le predette limitazioni (che, per distanze delle costruzioni, sono in concreto specificate dal D.M. 2 aprile 1968), essendo integrative dell'art. 873 Cod. civ., riprendono vigore fino alla data in cui il progetto non sia presentato, con la conseguenza che la loro violazione attribuisce al proprietario del fondo contiguo un vero e proprio diritto soggettivo alla riduzione in pristino azionabile dinnanzi al giudice ordinario.

1. Cfr. Cass. 18 aprile 1996 n. 3682R.
(Cod. civ. artt. 872 e 873; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquiesR; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17R; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444R; L. 1° giugno 1971 n. 291, art. 4)R

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