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Sent.C. Cass. 21/06/2007, n. 14510

51169 51169
1. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Responsabilità P.A. - Mancata sua richiesta di risoluzione contratto - Conseguenze
1. Qualora la sospensione dei lavori in un appalto pubblico sia stato disposto dalla P.A. fuori dai casi previsti dalla legge e solo per ovviare al proprio comportamento negligente - nella specie, secondo il giudice di merito, per errori di progettazione e di previsioni non integranti ragioni di pubblico interesse o necessità esimenti da responsabilità - l’Amministrazione, se non provveda alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 345 della L. 1865/2248, All. F, è tenuta, perdurando la ingiustificata sospensione, a risarcire i danni subiti dall’appaltatore, senza che rilevi la mancata opzione per lo scioglimento del contratto. Tale facoltà è, infatti, riconosciuta all’appaltatore solo nel caso di sospensione legittima disposta per motivi di pubblico interesse o necessità che superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori e comunque superiore a sei mesi.

1. Conf. Cass. 8 giugno 2007 n. 13509, R Ved. Cass. 23 settembre 2003 n. 14110.R
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345)R

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