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Sent.C. Cass. 08/08/2003, n. 12020

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Spostamento a piedi da/per il posto di lavoro - Indennizzabilità - Condizioni.
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è indennizzabile l’infortunio avvenuto mentre il lavoratore cammina a piedi e senza deviazioni lungo il percorso dal luogo di lavoro alla fermata del mezzo pubblico che debba essere necessariamente utilizzato per raggiungere la propria abitazione, subito dopo la cessazione del turno di lavoro.

1a. (INF.1) - Ved. Cass. 9 giugno 2003 n. 9211 R
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)

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