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05/09/2018

Adempimenti per lavori in zona sismica: irrilevanza tipologia strutturale, materiali e precarietà dell’opera

Gli adempimenti tecnico-amministrativi per l’esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (richiesta autorizzazione sismica o denuncia dei lavori) sono dovuti in tutti i casi, a prescindere dai materiali utilizzati, dalla tipologia strutturale, dalla natura precaria o pertinenziale delle opere realizzate, con la sola eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Lo ha ribadito Cass. pen. 31/08/2018, n. 39335.
Si ricorda in proposito che, salvo diverse disposizioni regionali limitate ad aree a rischio sismico molto basso, gli artt. 93 e 95 del D.P.R. 380/2001 impongono:
a) l’onere di denuncia dei lavori con deposito della relativa documentazione tecnica;
b) l’onere di previa autorizzazione espressa da rilasciarsi dal competente organo tecnico regionale (spesso denominato “servizio del Genio civile” regionale - un tempo Provveditorato regionale per le opere pubbliche).
È soggetto a uno agli oneri amministrativi di cui sopra chiunque intenda procedere a:
- costruzioni;
- sopraelevazioni;
- riparazioni.
Da un lato il riferimento anche ad interventi di mera “riparazione” ha indotto la giurisprudenza ad affermare che gli adempimenti in discorso vanno eseguiti - in mancanza ricorrerà il c.d. “reato antisismico” - a prescindere:
- dalla concreta entità delle opere realizzate (Cass. pen. 31/08/2018, n. 39335; Cass. pen. 11/10/2011, n. 36576);
- dalla loro precarietà (Cass. pen. 31/08/2018, n. 39335; Cass. pen. 10/10/2007, n. 37322);
- dalla natura dei materiali impiegati e delle relative strutture.
In pratica, si prescinde dalla modesta rilevanza degli interventi tale da non rendere necessaria alcuna verifica strutturale (Cass. pen. 31/08/2018, n. 39335; Cass. pen. 29/07/2011, n. 30224) e dalla loro effettiva pericolosità (Cass. pen. 31/08/2018, n. 39335; Cass. pen. 13/11/2007, n. 41617; Cass. pen. 17/06/1997 n. 5738; Cass. pen. 17/02/2012, n. 6591).
Dall’altro lato, poiché presupposto degli oneri amministrativi in parola è che si tratti pur sempre di un intervento che “interessi la pubblica incolumità” (cfr. art. 83 del D.P.R. 380/2001) sfuggono agli stessi oneri gli interventi di manutenzione ordinaria (Cass. pen. 31/08/2018, n. 39335; Cass. pen. 24/09/2010, n. 34604).
 

Dalla redazione