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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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Sent. C. Stato 07/11/2003, n. 7101
Sent. C. Stato 07/11/2003, n. 7101
Sent. C. Stato 07/11/2003, n. 7101
1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento regionale - Termine ex art. 27 L. 42/1150 - Decorrenza - Deposito relazione tecnica.
1. Il termine per l’esercizio del potere di annullamento di una concessione edilizia da parte della Regione, previsto dall’art. 27 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, decorre dal deposito della relazione tecnica del competente funzionario, che è il giorno a partire dal quale la P.A. può esercitare il potere anzidetto.
1a. (CED.6) - Sull’annullamento d’ufficio della concessione edilizia ved. C. Stato IV 12 luglio 2001 n. 3900 R[La Regione può annullare d’ufficio una concessione edilizia, ai sensi dell’art. 27 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, R in presenza di una delle due seguenti condizioni: 1) la non conformità delle opere autorizzate con le prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione, o del regolamento edilizio; o comunque la violazione in qualsiasi modo delle dette prescrizioni; 2) la sussistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, all’annullamento; di questo, in tal caso, deve darsi congrua motivazione]; IV 9 ottobre 2000 n. 5357 R e V 9 maggio 2000 n. 2648 R (Necessità di motivazione per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia); Csi 3 giugno 1999 n. 235 R (Necessità del parere della commissione edilizia per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia); C. Stato V 15 aprile 1999 n. 431 R (Una concessione edilizia può essere successivamente annullata quando la domanda avanzata per ottenere il rilascio contenga una inesatta rappresentanza dello stato dei luoghi); V 13 aprile 1999 n. 410 R. Il Comune può annullare una concessione edilizia già rilasciata, per la non conformità del progetto ad una prescrizione del piano regolatore generale - 2. Qualora il progetto edilizio presentato dal privato contrasta con gli indici volumetrici previsti per la zona in cui dovrebbe realizzarsi l’opera, l’Amministrazione non è tenuta a indicare i limiti volumetrici entro i quali dovrebbe essere modificato il progetto al fine della sua approvazione ma non è legittimata ad un annullamento d’ufficio limitato alla parte del progetto eccedente quei limiti); IV 19 marzo 1999 n. 280 R (L’annullamento d’ufficio della concessione edilizia comporta anche la nullità della domanda di concessione in variante il cui progetto era ancora redatto con la stessa violazione delle norme urbanistiche la quale aveva imposto l’annullamento d’ufficio della concessione); V 10 marzo 1999 n. 229 R (L’annullamento d’ufficio della concessione edilizia può essere disposto senza alcuna motivazione qualora il privato abbia dolosamente alterato la rappresentazione dello stato di fatto precedente al rilascio della concessione); V 17 febbraio 1999 n. 167 [R=WCS17G99167] (L’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia basato sul richiamo alle disposizioni del nuovo piano regolatore generale è illegittimo se il piano non è stato ancora approvato ma solo adottato - 2. Il potere di revoca del Comune non è ammissibile nella materia riguardante la concessione edilizia); Cass. 25 settembre 1998 n. 9588 R (Il Sindaco può essere responsabile del danno causato all’interessato dalla revoca illegittima della concessione edilizia); C. Stato V 23 aprile 1998 n. 474 R (Qualora la concessione edilizia venga annullata d’ufficio, l’Amministrazione ha l’obbligo di restituire i contributi per essa versati; pertanto la domanda del privato di restituzione di detti contributi non implica rinunzia a richiedere ancora la concessione); IV 20 febbraio 1998 n. 315 R (Il potere di annullamento d’ufficio delle concessioni edilizie illegittime è conferito dalla legge al Sindaco o alla Regione rispettivamente sotto due diversi profili); V 13 febbraio 1998 n. 158 R (Illegittimità dell’annullamento di una concessione edilizia con motivazione insufficiente); Csi 27 ottobre 1997 n. 485 R (L’annullamento d’ufficio della concessione edilizia per una costruzione già completata deve essere specificamente motivato in ordine al pubblico interesse); Csi 8 maggio 1997 n. 98 R (Annullamento d’ufficio, possibile anche in caso di erronea esposizione dei fatti da parte del richiedente); C. Stato IV 7 marzo 1997 n. 211 R (Motivazione sul pubblico interesse non necessaria); V 24 ottobre 1996 n. 1275 R 6 giugno 1996 n. 679R (Motivazione per interesse pubblico); 3 giugno 1996 n. 621R (Necessità di motivazione per interesse pubblico); 18 aprile 1996 n. 446 R (Presupposti); 14 novembre 1995 n. 1567 R, 2 febbraio 1995 n. 187 R (Espressa motivazione non necessaria); Csi 1° marzo 1993 n. 101 [R=WCS1M93101] (Dopo molto tempo, necessità di congrua motivazione), Cass. 17 novembre 1992 n. 12303 R (Per vizi originari), C. Stato V 10 novembre 1992 n. 1225 R (Diffida a demolire); V 29 ottobre 1992 n. 1082 R (Annullamento da parte della Giunta regionale); V 8 ottobre 1992 n. 977 R (Necessario parere della Commissione edilizia - Annullamento per mancanza di atto prescritto); Cass. S.U. 11 marzo 1992 n. 2957 R; C. Stato V 28 gennaio 1992 n. 78 R(Per osservanza di piano particolareggiato);
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 27) R |
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