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02/08/2018

Interventi di nuova costruzione e nozione di precarietà dell'opera

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito alla configurabilità degli "interventi di nuova costruzione", che necessitano del permesso di costruire in base al Testo unico dell'edilizia, ed alla nozione di precarietà dell’intervento edilizio.

La Sent. C. Cass. pen. 10/07/2018, n. 31388, ha chiarito che vanno considerati interventi di nuova costruzione, quindi soggetti a permesso di costruire, tutte le strutture di qualsiasi genere che siano destinate ad una stabile utilizzazione, non meramente transitoria.

Inoltre, la Suprema Corte ha ricordato le specifiche caratteristiche delle opere precarie, le quali non comportano effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo. In particolare, secondo costante giurisprudenza: la precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera all'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità; l'opera deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, e deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso.

Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’installazione di una costruzione prefabbricata in legno su basamento in cemento destinato all’esposizione vendita ed esecuzione di test di collaudo per i prodotti artigianali realizzati da un’azienda richiede il permesso di costruire, dovendosi escludere, in ragione non solo della presenza del basamento, ma anche della duratura destinazione funzionale, che l’intervento rientri tra quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee di cui alla lett. e.5), del comma 1, dell’art. 3, del D.P.R. 380/2001 o tra gli interventi c.d. precari in genere. 

 

Dalla redazione