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Sent.C. Stato 17/12/2008, n. 6281

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1. Appalti LSF - Gara - Bando e lettera d’invito - Interpretazione - Norme applicabili
1. I canoni di interpretazione di una lettera di invito, così come delle clausole dei bandi di concorso, non sono quelli delle fonti indicate negli artt. 12 ss. delle Disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile), bensì quelli desunti dagli artt. 1362 ss. del Codice civile, attesa la natura della volontà espressa, assumibile nella nozione generale del negozio giuridico, cui le norme anzidette trovano applicazione. Non trova applicazione neppure la c. d. interpretazione autentica, quale quella derivante dalla precisazione postuma dell’azienda.

1. Conf. C. Stato V 10 gennaio 2007 n. 37 [R=WCS10GE0737]. 1a. (GARA-BINV.1) - Le clausole del bando di gara e della lettera d’invito - e quindi anche le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto che costituiscono, insieme con il bando e gli inviti, la lex specialis della gara d’appalto dei lavori pubblici (la quale prevale sulla normativa generale delle gare medesime) - per giurisprudenza costante vanno interpretate secondo quanto risulta letteralmente dal contratto (ved. Csi 9 giugno 1998 n. 335 in GIU 2/98, 216R). E quando sono equivoche - perchè incomplete o poco chiare così da rendere effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione - devono essere interpretate in modo da agevolare la più estesa partecipazione possibile delle imprese concorrenti. Però quest’ultima regola non è applicabile qualora la clausola del bando o della lettera d’invito o del capitolato contenga ben chiara la richiesta di un determinato adempimento a pena di esclusione, giacché in tal caso l’adempimento prescritto è inderogabile (C. Stato IV 29 agosto 2001 n. 4572 R; V 22 maggio 2001 n. 2830 R; VI 22 maggio 1998 n. 801 R, VI 18 novembre 1994 n. 1668 R e VI 25 maggio 1993 n. 377 R). Ved. C. Stato V 17 ottobre 2008 n. 5064 R (In una gara d’appalto, le eventuali clausole oscure od equivoche del bando o di altri atti della lex specialis che regolano la gara stessa, vanno interpretate nel rispetto dei principi generali d’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di quello specifico sulla buona fede ex art. 1337 C.c.) e relativa nota 1a. Ved. anche «Clausole di gara incerte o equivoche». 1n. Preleggi - Art. 12 (Interpretazione della legge) - (c.1) Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. (c.2) Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Codice civile - Art. 1362 (Intenzione dei contraenti) - (c.1) Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. (c.2) Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
[Preleggi artt. 12 (1n) ss.; Cod. civ. artt. 1362 (1n) ss.]

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