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20/07/2018

Puglia: cambiano i procedimenti autorizzativi degli impianti FER

La L.R. Puglia n. 38 del 2018 ha modificato la disciplina in materia di regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili approvata con la L.R. Puglia n. 25 del 2012. In vigore dal 19/07/2018, la legge interviene sulla convocazione della conferenza di servizi e cambia i profili localizzativi e procedimentali per l'autorizzazione degli impianti.

La L.R. Puglia 16/07/2018, n. 38, pubblicata sul Suppl. al BURP n. 96 del 19/07/2018 e in vigore dal 19/07/2018, effettua un riassetto normativo dei procedimenti autorizzativi in materia di energia da fonti rinnovabili.

CONFERENZA DI SERVIZI - La legge interviene in merito alla convocazione della conferenza di servizi (art. 4 della L.R. Puglia 31/2008), subordinandola alla produzione, da parte del soggetto proponente, di un piano economico finanziario - accertato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale - e alla produzione da parte del soggetto proponente di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto in questione dispone di risorse finanziarie, ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto.

SCIA - Il provvedimento ha recepito la normativa nazionale di cui al D. Leg.vo 222/2016 ed ha di fatto eliminato la procedura abilitativa semplificata (PAS) prevista dal D. Leg.vo 28/2011 per gli impianti a fonti rinnovabili aventi potenza inferiore alle soglie oltre le quali è richiesta l'autorizzazione unica (AU). La PAS viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a cui si applica il regime previsto dall'articolo 19 della L. 241/1990. Per gli impianti di taglia inferiore e con determinate caratteristiche, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida nazionali (D. Min. 10/09/2010), continua ad applicarsi la semplice comunicazione al Comune. La legge, inoltre, introduce un nuovo articolo per la disciplina del procedimento autorizzativo unico per la costruzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW.
 

Dalla redazione