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Sent.C. Stato 18/02/2003, n. 873

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Funzione - Inadempienza dell'impresa aggiudicataria - Incameramento della cauzione - Richiesta di maggior danno - Ammissibilità.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici la cauzione provvisoria prescritta dall'art. 30, 1°c. della L. 11 febbraio 1994 n. 109 ha funzione di garanzia nel senso che l'impresa aggiudicataria se non si presenta per la stipulazione del contratto decade dall'aggiudicazione e la sua cauzione viene incamerata dall'amministrazione appaltante; questa peraltro può anche richiedere il maggior danno causatole dall'inadempienza dell'impresa.

Ved. C. Stato IV 29 marzo 2001 n. 1840 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 30, 1°c.)

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