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Sent. CGAR. Sicilia 04/07/2000, n. 328

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1. Appalti oo.pp. - Cauzione - Prevista con numerario o titoli - Costituzione con assegno circolare - Equivalenza.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici per la quale il bando prescriva la costituzione di una cauzione mediante versamento per numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tale cauzione deve ritenersi regolarmente costituita mediante la presentazione di un assegno circolare; infatti questo, a differenza dell'assegno bancario (cioè assegno di conto corrente), costituisce un normale mezzo di pagamento ed equivale sotto ogni aspetto al versamento di somme in contanti.

1a. Sulla cauzione negli appalti di opere pubbliche ved. C. Stato V 12 novembre 1999 n. 2480R (Sull'obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 30, 2° comma, L. 11 febbraio 1994 n. 109R prima della stipulazione del contratto). Ved. anche Cauzione definitiva, ritenute di legge e anticipazione negli appalti oo.pp.; Lo svincolo della cauzione negli appalti di opere pubbliche.

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