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Sent. CGAR. Sicilia 15/05/2001, n. 205

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte - Discordanza tra prezzo in cifre ed in lettere - Prevalenza del prezzo in lettere - Eventuale rilevanza dell'errore ostativo a detta interpretazione - Limiti. 2. Appalti oo.pp. - Cauzione - Fideiussione - Società di intermediazione finanziaria - Non sono legittimate.
1. Qualora le offerte delle imprese concorrenti ad una gara d'appalto di lavori pubblici presentino discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quest'ultimo; un errore ostativo a questa interpretazione assume rilevanza soltanto nei casi in cui la discordanza sia di tale entità da rendere immediatamente percepibile quale delle due offerte sia frutto di semplice e riconoscibile errore materiale di trascrizione e quale invece corrisponda effettivamente alla volontà dell'impresa. 2. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, alla presentazione delle fideiussioni non sono legittimate - alla luce dell'art. 6 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 - le società di intermediazione finanziaria previste dall'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 giacché queste non possono essere considerate come aziende di credito o banche.

1a. Ved. C. Stato IV 29 marzo 2001 n. 1840R.
(L. 10 dicembre 1981 n. 741, art 6[R=L74181,A=6]; D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, art. 106)[R=DLG38593,A=106]

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