Sent.C. Cass. 15/09/2000, n. 12166 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/09/2000, n. 12166

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Decorrenza interessi - Art. 13 L. 1983 n. 131 - Applicabilità - Limiti.
1. Il 6° comma dell'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131 - il quale dispone che qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara - non è applicabile a contratti di appalto di opere pubbliche stipulati prima della sua entrata in vigore.

1a. Sui ritardati pagamenti all'appaltatore di opera pubblica ved. Cass. 22 marzo 2000 n. 3376R (Il combinato disposto dell'art. 4 della L. 1981 n. 741[R=L74181,A=4] e dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 1962 n. 1063[R=DPR106362,A=35] configura il principio di capitalizzazione degli interessi). Ved. anche Ritardati pagamenti all'appaltatore di opera pubblica e Un sindaco responsabile del mancato pagamento all'appaltatore.
(L. 26 aprile 1983 n. 131)[R=L13183]

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