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21/10/2019

Criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici: rating di legalità e misure di compensazione

In tema di criteri premiali di aggiudicazione degli appalti pubblici, è illegittimo il bando di gara che prevede la valutazione del rating di legalità senza la contestuale previsione delle misure di compensazione per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento delle imprese sprovviste dei requisiti per l’attribuzione del rating stesso.

FATTISPECIE E CONTESTO NORMATIVO
Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che aveva in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile il suo ricorso avverso il provvedimento del Comando Forze operative Sud-Direzione di Intendenza, sede di Napoli, recante l’aggiudicazione della procedura ristretta per l’affidamento della concessione dei multiservizi da erogare presso lo stabilimento balneare militare di Fesca (Bari) per la stagione estiva degli anni 2018-2021.

Con il ricorso in primo grado la ricorrente aveva impugnato il predetto provvedimento di aggiudicazione, deducendo l’illegittima attribuzione alla società aggiudicataria di sei punti per il rating di legalità (non avendo il bando di gara previsto misure di compensazione per le piccole imprese), la mancata attribuzione in suo favore di 2,5 punti per le certificazioni di qualità possedute, ed, al contrario, l’illegittima attribuzione di tale punteggio all’aggiudicataria.

In particolare, la ricorrente contestava l’illegittimità della lettera di invito nella parte in cui aveva previsto la valutazione del rating di legalità con l’attribuzione fino a sei punti, in assenza della contestuale previsione di misure di compensazione per le imprese prive del relativo fatturato, in violazione dell’art. 95, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016 - come interpretato anche dall’ANAC con le Linee guida n. 2 (di cui alla Delib. ANAC 02/05/2018, n. 424) -, che lo ammette per le imprese iscritte al registro da almeno due anni e con un fatturato pari ad almeno due milioni di euro, richiedendo al contempo la previsione, già nella lex specialis, del riconoscimento compensativo di elementi presenti nel rating di legalità per i soggetti che a questo non possono accedere.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 10/10/2019, n. 6907 ha affermato che, nonostante la complessità dell’art. 95, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016, che persegue comunque l’obiettivo dichiarato di coniugare al criterio premiale del rating di legalità quello di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, va rilevato che, ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 24/01/2012, n. 1, il rating di legalità può essere richiesto solamente dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. Di qui la previsione del richiamato art. 95, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016, di contemplare al contempo criteri per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, nonché per i giovani professionisti e le imprese di nuova costituzione.

CONCLUSIONI
Nella fattispecie in esame, caratterizzata da una lex specialis che ammette la partecipazione di imprese con un fatturato non inferiore ad un milione di euro, nessuna misura compensativa è stata prevista. Infatti la lettera invito faceva semplicemente rinvio al rating di legalità, senza alcuna indicazione che tenesse conto delle imprese di nuova costituzione, come pure delle imprese estere. Ciò è apparso illegittimo al Consiglio di Stato, che ha dunque ritenuto la lettera di invito non conforme al disposto dell’art. 95, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016.

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In tema di Rating di legalità, si segnala che dal 14/10/2019 è attiva la piattaforma WebRating per le domande di attribuzione/rinnovo/variazioni del Rating di Legalità sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/domanda-di-attribuzion...

 

Dalla redazione