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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rinnovo del rating di legalità anche in presenza di un decreto penale di condanna
Nel caso di specie, si chiedeva l’annullamento del provvedimento concernente il diniego del rinnovo del Rating di legalità, emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base della riscontrata sussistenza di un decreto penale di condanna emesso nei confronti del legale rappresentante della società e non formalmente revocato, pur in costanza di giudizio di opposizione.
In proposito, il T.A.R. del Lazio ha rilevato che se è pur vero che l’art. 2, comma 2, lett. b), del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 15/05/2018, n. 27165, fa riferimento, come presupposto ostativo al rilascio/rinnovo del rating di legalità, all’emissione di un decreto penale di condanna per determinati reati e che lo specifico decreto in capo al rappresentante legale della ricorrente non risultava revocato, è altrettanto incontestabile che la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione in argomento ha precisato che la revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma 3, c.p.p., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis.
La Sent. TAR. Lazio 17/09/2018, n. 9417, dunque, ha accolto la domanda di annullamento del diniego di rinnovo del rating di legalità, poiché:
- la mancata esplicita revoca del decreto è circostanza che non può rilevare, dato che la mera instaurata e rituale opposizione pone il decreto “tamquam non esset”,
- l’AGCM, di prassi, provvede a revocare in autotutela il diniego se il decreto è revocato, e ciò non dovrebbe di logica accadere se è solo la mera emissione del decreto, benché opposto, ad essere ostativa al rilascio del rating in questione.
In materia di appalti pubblici, si ricorda che:
- con riferimento alle garanzie per la partecipazione alle procedure, l'art. 93, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016, prevede che nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa;
- con riferimento ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 95, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente.