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Sent. C. Cass. civ. 09/05/2000, n. 5873

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1. Geometri - Limiti di competenza - Opere in cemento armato - Progettazione e direzione - Esclusione. 2. Geometri - Limiti di competenza - Superamento - Nullità dell'incarico professionale.

1. A norma dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, lett. m) la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali.

2. La violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale (nella specie l'art. 16 R.D. 274/1929, che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili) determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 Cod. civ. in relazione anche all'art. 2229 Cod. civ. e ss.

Sulla esclusione delle opere in cemento armato dalla competenza dei geometri ved. Cass. 30 marzo 1999 n. 3046R; Cass. 25 marzo 1998 n. 3150R; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365R; Cass. 2 aprile 1997 n. 2861R. Contra: C. Stato 13 gennaio 1999 n. 25R.

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