Sent. C. Cass. civ. 25/03/1998, n. 3150 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 25/03/1998, n. 3150

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1. Appalti - Collaudo - Verifica adempimento degli obblighi ex art. 4 L. 1971 n. 1086 - Ai fini licenza di abitabilità o uso - Necessità.

1. Il committente della costruzione di un'opera civile in cemento armato non può ottenere la licenza di abitabilità o di uso dal Genio civile se manca il collaudo di un ingegnere o architetto, sulla base della relazione redatta dal direttore dei lavori al termine di essi, e concernente anche l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 L. 5 novembre 1971 n. 1086, tra cui vi è quello di denunciare, a cura del costruttore, al Genio civile le opere da costruire, prima del loro inizio sì che, in mancanza, il Genio civile, rilevata l'irregolarità della relazione non può attestare l'avvenuto deposito di un'altra copia agli atti, né a tale mancanza può sopperire il collaudatore, perché, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, questi deve essere un tecnico diverso dal progettista e dall'esecutore e direttore dei lavori.

1. Dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086: “Art. 4 (Denuncia dei lavori) - Le opere di cui all'art. 1 (sono quelle in C.a. o metalliche, ndr) devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del Genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera ... b) Una relazione ... firmata dal progettista e dal direttore dei lavori ... (Omissis). Art. 7 (Collaudo statico) - 1. Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. - 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto. (Omissis)». Questa sentenza si è anche pronunziata sui limiti di competenza dei geometri (GM.LIC): ved. appresso la relativa massima - insieme con un estratto dal testo - nella "Giurisprudenza su professionisti". 1a. Sul collaudo previsto per le opere in cemento armato o metalliche dall'art. 7 della L. 5 novembre 1971 n. 1086, comprendente anche la verifica dell'adempimento, da parte del costruttore, degli obblighi indicati nell'art. 4 della stessa legge, ved. Cass. 27 giugno 1992 n. 8068R (La verifica dell'opera ed il collaudo sono oneri del committente); Cass. 2 marzo 1988 n. 2203 R (L'appaltatore ha l'obbligo della custodia dell'opera sino al suo collaudo); Cass. 9 giugno 1987 n. 5031R (Il collaudo di un edificio comprende anche la verifica dei calcoli in cemento armato).


(Cod. civ. artt. 1655, 1665; L. 5 novembre 1971 n. 1086, artt. 4, 6 e 7)R

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