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Sent.C. Stato 03/10/2002, n. 5208

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1. Geometri - Competenza professionale - Costruzioni civili modeste - Individuazione - Criterio.
1. In mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte dell'art. 16, lett. m), del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili - come può ritenersi ormai acquisito in giurisprudenza - è dato dalla «modestia» dell'opera; questo criterio è da intendere in senso tecnico-qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera. In definitiva per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera di edilizia civile, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento; a tal fine, peraltro, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo.

1. Sulla prima parte ved. C. Cost. 27 aprile 1993 n. 199[R=WCC27A93199]. 1a. (GM-LIC.1) - Sulla competenza professionale dei geometri ved. C. Stato V 22 settembre 2001 n. 4985 R (Esula dalla competenza dei geometri la progettazione o la direzione dei lavori di un complesso di opere che richieda una visione d'insieme e ponga problemi di carattere programmatico); C. Stato IV 3 settembre 2001 n. 4620 R (Non rientra nella competenza dei geometri la redazione di un piano di lottizzazione); C. Stato V 31 gennaio 2001 n. 348 R (Sui criteri di valutazione che occorre seguire per stabilire se ricade nella competenza dei geometri la redazione e la firma del progetto di una costruzione edilizia di modeste dimensioni ma comportante l'uso del cemento armato); Cass. 29 novembre 2000 n. 15327 R [A norma dell'art. 16, lett. m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone]; Cass. pen. III 6 novembre 2000 n. 11287 R (I geometri possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato, ad esclusione di quelle di tipo civile anche se di modesta entità, solo per piccole opere accessorie di edifici rurali che non implichino pericolo per l'incolumità delle persone); Cass. 30 marzo 1999 n. 3046 R (A norma del R.D. 39/2229 - non modificata dalle LL. 1971/1086 e 1974/64 - sono esclusi dalla competenza dei geometri i progetti di opere comportanti l'impiego del cemento armato); C. Stato V 29 gennaio 1999 n. 83 R e 10 marzo 1997 n. 248 R (Il progetto di opera privata di competenza di ingegneri e architetti può essere redatto da un geometra o perito industriale e poi sottoscritto da un ingegnere o architetto in segno della effettuata verifica dei calcoli delle strutture e delle adeguate soluzioni tecniche adottate); C. Stato IV 13 gennaio 1999 n. 25 R (1. È ammissibile la progettazione da parte di un geometra di opere edili senza cemento armato o non destinate a civile abitazione aventi un volume sino a circa 5000 m3 - 2. Qualora per un progetto vi siano dubbi sui professionisti competenti per la sua redazione va sostenuta la competenza esclusiva di ingegneri o architetti; ma l'Amministrazione può, con congrua motivazione, affidarlo a un geometra); C. Stato V 8 giugno 1998 n. 779 R (Competenza dei geometri per opere accessorie di edifici rurali e civili di esigue dimensioni); Cass. 25 marzo 1998 n. 3150 R (Per le costruzioni civili sia pure modeste ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti); C. Stato IV 9 febbraio 1998 n. 225 R e C. Stato IV 23 ottobre 1986 n. 675 [R=WCS23O86675] (Nella competenza dei geometri dipendenti di uffici tecnici comunali rientra la progettazione di fognatura urbana che non sia «d'importanza» o che non implichi «la risoluzione di rilevanti problemi tecnici»); Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365 R e Cass. 2 aprile 1997 n. 2861 R(Competenza dei geometri per la progettazione di opere comportanti l'impiego di cemento armato - limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedono comunque particolari operazioni di calcolo); C. Stato IV 9 agosto 1997 n. 784 R (Rientra nella competenza dei geometri la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili anche con struttura in cemento armato); Cass. 2 aprile 1997 n. 2861 R
[R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16, lett. l) e m)]

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