Autorizzazione ai laboratori di prova su strutture e costruzioni esistenti | Bollettino di Legislazione Tecnica
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06/12/2019

Autorizzazione ai laboratori di prova su strutture e costruzioni esistenti

In attuazione del decreto “sblocca cantieri”, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha diffuso la Circolare che reca i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Con la Circolare 03/12/2019, n. 633, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato attuazione al disposto dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001, nella parte in cui prevede uno specifico regime autorizzatorio per i laboratori autorizzati ad effettuare prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera c-bis del comma 2, come inserita dal c.d. decreto “sblocca cantieri”, comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 32/2019).
Vedi anche Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
Si forniscono di seguito alcune sintetiche indicazioni, rinviando per dettagli alla lettura della Circolare.

PROVE E CONTROLLI SU COSTRUZIONI ESISTENTI - L’ambito di autorizzazione relativo a prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di nuova introduzione, si affianca a quelli già precedentemente attivi inerenti i laboratori, per l’effettuazione:
- delle prove sui materiali da costruzione (regolamentato dalla Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 08/09/2010, n. 7617);
- delle prove su terre e rocce (regolamentato dalla Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 08/09/2010, n. 7618).
Il nuovo ambito afferisce essenzialmente alle Prove non Distruttive (PnD) sulle strutture esistenti, per il quale la Circolare 633/2019:
- definisce i requisiti minimi di accesso;
- prescrive le procedure di gestione delle attività sperimentali e di certificazione.
L’autorizzazione disciplinata dalla Circolare 633/2019 riguarda a sua volta i seguenti settori di certificazione:
- Settore A: prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e in muratura;
- Settore B: prove su strutture metalliche e su strutture composte;
- Settore C: prove dinamiche sulle strutture.
La richiesta di autorizzazione per un laboratorio può riguardare uno o entrambi i settori A e B, con facoltà di chiedere l’estensione dell’autorizzazione alle singole prove o all’intero settore C.
Sono in ogni caso escluse dal novero delle prove certificabili dai laboratori oggetto della Circolare tutte le prove relative alle attività specifiche dei laboratori autorizzati ai sensi della Circolare 7617/2010 e della Circolare 7618/2010.

SOGGETTO GESTORE E INCOMPATIBILITÀ - I laboratori autorizzati ai sensi della Circolare 633/2019 possono essere gestiti da una ditta individuale, da una società o da un ente pubblico. Sono incompatibili con l’attività in questione le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali o altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile o in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Viceversa, il soggetto gestore che svolga anche attività di società di ingegneria non è escluso dalla possibilità di ottenere la presente autorizzazione, ma non potrà svolgere e certificare prove per le quali la stessa società operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore, comprese attività di redazione di progetti di fattibilità tecnico economica per interventi di adeguamento/miglioramento sismico e attività di valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti (vedi Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)).

DIRETTORE DEL LABORATORIO - La Circolare 633/2019 prescrive che il direttore del laboratorio sia:
- in possesso di laurea in architettura o ingegneria, quinquennale oppure magistrale, o titolo di studio equipollente;
- iscritto all’Albo professionale da almeno 10 anni;
- dotato di specifiche competenze professionali e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno decennale;
- in possesso di certificazione della competenza di “Livello 3, nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato.
In fase di prima applicazione è consentito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla pubblicazione della Circolare 633/2019 (e quindi fino al 03/12/2021), ottenere e mantenere l’autorizzazione anche nel caso in cui il direttore del laboratorio non sia ancora in possesso della suddetta certificazione delle competenze di “Livello 3”, a condizione che dimostri in maniera documentata di possedere gli ulteriori requisiti indicati al par. 2.1.1 della Circolare stessa.
Il direttore non può assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede, mentre può svolgere attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l’obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è direttore prove sui materiali da costruzione per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia esercitato funzioni.

PERSONALE - La Circolare 633/2019 prescrive che il personale addetto alla sperimentazione sia:
- in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado a indirizzo tecnico o scientifico;
- in possesso di esperienza almeno quinquennale nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno quinquennale, acquisita anche attraverso l’esercizio dell’attività di aiuto-sperimentatore, mediante contratti di formazione o simili;
- in possesso di certificazione della competenza di “Livello 2, nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato
In fase di prima applicazione è consentito, per un periodo non superiore a 36 mesi dalla pubblicazione della Circolare 633/2019 (e quindi fino al 03/12/2022), ottenere e mantenere l’autorizzazione anche nel caso in cui il personale addetto alla sperimentazione non sia ancora in possesso della suddetta certificazione delle competenze di “Livello 2”, a condizione che dimostri in maniera documentata di possedere gli ulteriori requisiti indicati al par. 3.1.1 della Circolare stessa.
Fino alla stessa data è altresì consentito che il laboratorio non abbia in organico (come invece prescritto a regime) un tecnico con funzione di aiuto-sperimentatore o assistente alle prove nonché un addetto di amministrazione e segreteria.

DETTAGLIO DELLE PROVE E NORME UNI DI RIFERIMENTO -Per il dettaglio delle prove che i laboratori devono essere in grado di effettuare, si rinvia alla lettura del par. 5 della Circolare 633/2019.
Per il dettaglio della normativa tecnica vigente si rinvia invece a:
Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 4/7 - Strutture portanti.

Dalla redazione