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Sent.C. Cass. 02/06/1998, n. 5409

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1. Prevenzione infortuni sul lavoro - Obblighi dell'imprenditore ex art. 2087 Cod. civ. - Limiti.
1. L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 Cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica; tuttavia, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati.

1. Ved. Cass. 29 maggio 1997 n. 4782R (La quale ha invece ritenuto che l'imprenditore è responsabile dell'infortunio di un dipendente anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto sconosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro che nulla ha fatto per impedirlo), 10 luglio 1996 n. 6282R (Non è stato ritenuto responsabile l'imprenditore per un infortunio causato da una manovra dello stesso lavoratore, estremamente pericolosa e non necessaria).
(Cod. civ. art. 2087)

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