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Sent.C. Cass. 16/09/1998, n. 9247

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1. Infortunio sul lavoro - Attrezzature assegnate ai lavoratori - Comportamenti anomali non connessi all'uso per lavoro - Inapplicabilità dell'art. 2087 Cod. civ. - Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2051 Cod. civ.
1. Con riguardo ai danni prodotti ai lavoratori dalle cose (attrezzature, utensili o macchinari più o meno complessi) assegnate ai lavoratori medesimi e da questi solitamente usate per l'esecuzione della prestazione lavorativa, l'applicabilità all'imprenditore dell'art. 2051 Cod. civ. è configurabile (in via residuale) allorché, non trattandosi di attrezzature o strumenti guasti o malfunzionanti affidati al lavoratore in violazione dell'art. 2087 Cod. civ., il danno sia stato prodotto da un comportamento delle cose anzidette assolutamente anomalo ed in nessun modo influenzato dall'uso fattone per l'esecuzione della prestazione lavorativa, atteso che, in tale ipotesi, il lavoratore, pur in immediato contatto con la cosa produttiva del danno, si trova rispetto alla medesima - quanto alla genesi ed alle conseguenze del fatto dannoso - in una relazione di sostanziale estraneità, non dissimile da quella di un soggetto non impegnato nell'attività lavorativa trovatosi casualmente nelle vicinanze della cosa stessa.

1. Ved. note a Cass. 16 giugno 1998 n. 6000R e 2 giugno 1998 n. 5409R.
(Cod. civ. artt. 2051 e 2087)

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