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Sent.C. Cass. 29/05/1997, n. 4782

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1. Prevenzione infortuni - Infortunio del lavoratore per suo comportamento imprudente - Responsabilità del datore di lavoro - Configurabilità.
1. L'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore - in quanto bene primario ed indisponibile - sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente; è pertanto configurabile, ai sensi dell'art. 2087 Cod. civ., la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subìto da un dipendente nell'esercizio dell'attività lavorativa, anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro che nulla ha fatto per impedirlo.

1. Ved. Cass. pen. IV 25 settembre-31 ottobre 1995 n. 10733R; Cass. 30 agosto 1995 n. 9200 R

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