Sent.C. Cass. 31/03/1987, n. 3092 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 31/03/1987, n. 3092

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1. Appalto - Contratto - Progettista e direttore dei lavori incaricati dal committente - Responsabilità dell'appaltatore, che non sia nudus minister - Persistenza.
1. In materia di appalto, la funzione direttiva eventualmente riservata al committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore - che è un connotato tipico del contratto di appalto - non potendo trasformare lo stesso in un passivo strumento nelle mani del committente o del direttore dei lavori da questi nominato, a meno che l'appaltatore non sia tenuto per contratto ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di iniziativa e di vaglio critico dell'uno e delle altre, nel qual caso la sua funzione si riduce a quella di un nudus minister. Pertanto, fuori di quest'ultima ipotesi, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico indicato dal committente, conserva, sia pure in parte, la sua autonomia, essendo egli comunque tenuto a seguire nell'esecuzione dell'opera le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente.

1. Ved. Cass. 18 gennaio 1980 n. 434[R=W18GE80434], 17 maggio 1979 n. 2841R, 5 gennaio 1976 n. 1[R=W5GE761].
C.c. art. 1655

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