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Sent.C. Cass. 11/04/1991, n. 3801

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1. Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore che non sia «nudus minister» del committente - Sussiste anche in concorso di fatto colposo del direttore dei lavori o difetto del progetto (C.c. art. 2043)
1. Nel caso in cui l'appaltatore non agisca quella nudus minister, cioè senza libertà di determinazione e di decisione, nell'esecuzione dei lavori commessigli, la sua responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'esplicazione della sua autonoma attività è governata dalle regole proprie degli atti illeciti extracontrattuali, per cui egli risponde dei danni che siano derivati dall'inosservanza delle regole tecniche e della comune diligenza, anche quando l'opera sia stata compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori e l'inosservanza dipenda dal fatto colposo del direttore medesimo o da difetto del progetto, ipotesi che fa configurare un concorso di colpa con l'appaltatore ma non l'esonero di responsabilità di quest'ultimo.

1. Ved. Cass. 31 marzo 1987 n. 3092 R

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