Sent. C. Cass. 27/01/1988, n. 730 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 27/01/1988, n. 730

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1. Ingegneri ed architetti - Onorario - A percentuale - Spese incluse ex art. 13 Tariffa - Individuazione - Compensi e rimborsi per prestazioni accessorie ex artt. 4 e 6 Tariffa-Conglobamento - Ammissibilità - Condizioni 2. Professionisti - Onorario - Corresponsione di acconti - Non implica accettazione della parcella.
1. In tema di competenze professionali agli ingegneri ed architetti, l'art. 13, 1° c., L. 2 marzo 1949 n. 143, stabilisce che gli onorari a percentuale (in ragione dell'importo dell'opera), comprendono tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio, di cancelleria, di copisteria o di disegno sostenute dal professionista e che, invece, sono a questi dovuti, a parte ed in aggiunta, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie previste dagli artt. 4 e 6 legge cit.; il professionista ha, comunque, la facoltà di conglobare, d'accordo col committente, tutti i predetti compensi accessori (e, quindi, anche quelli per rimborso di spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori ufficio, nonché di spese di bollo, di registro, postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria, di autentica di relazioni o disegni ecc.), in una misura che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale (art. 13, 2° c.), e, in caso di disaccordo col committente, in una misura che sarà determinata dal Consiglio dell'ordine; tale conglobamento, tuttavia, sebbene costituisca un'operazione di liquidazione forfettaria, non può essere inteso come automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale, ma implica l'esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscano il presupposto anche ai fini della determinazione del compenso devoluta al Consiglio dell'Ordine. 2. La mera corresponsione di acconti da parte del cliente non determina accettazione della parcella, restando inalterati, da un lato, la facoltà di controllo della realtà delle prestazioni esposte e della loro rispondenza alla tariffa e, dall'altro, l'onere di rendere ragione e dimostrazione delle voci contestate. (M.d.r.).

1. Conf. Cass. 7 maggio 1984 n. 2757[R=W7MA842757], 16 gennaio 1979 n. 320[R=W16GE79320]; ved. anche Cass. 21 aprile 1981 n. 2342.[R=W21A812342]
L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 4, 6, 13R

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