Sent. C. Cass. 22/06/1989, n. 2972 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 22/06/1989, n. 2972

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Riduzione, per prestazioni relative a ripartizione di danni di guerra, ex art. 19 bis di Tariffa - Applicazione analogica - Inammissibile, poiché la norma è eccezionale. 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Compensi accessori - Liquidazione ordinaria ex artt. 4 e 6 di Tariffa - Conglobamento in una percentuale dell'onorario ex art. 13, 2° c. di Tariffa - Ammissibilità - Condizioni.
1. L'art. 19 bis L. 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), col prevedere, quanto alle prestazioni professionali per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra, un compenso ridotto rispetto a quello previsto per le stesse classi e categorie di opere, contiene una norma eccezionale; pertanto, essa non può applicarsi analogicamente - per il divieto di cui all'art. 14 Disp. prel. C.c. - ai casi in cui il professionista abbia prestato la propria opera per la riparazione dei danni conseguenti a fatti diversi (nella specie, terremoto). 2. I compensi accessori contemplati dagli artt. 4 e 6 della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143, sono liquidati, in via ordinaria, secondo i criteri fissati da dette norme (vacazione, per i compensi, e rimborso, per le spese, previa dimostrazione da parte del professionista degli elementi per calcolare il tempo impiegato e gli esborsi sopportati); il criterio alternativo previsto dall'art. 13, 2° c., legge cit. - come modificato, in virtù dell'art. unico L. 4 marzo 1958 n. 143, dall'art. 5 D.M. 21 agosto 1958 - consistente nel conglobamento di compensi e spese in una percentuale forfettaria degli onorari, può essere scelto dal professionista solo quando vi sia stata l'adesione del cliente sulla misura di essa ovvero, in difetto di adesione, se la percentuale sia stata determinata dal Consiglio dell'Ordine.

1. In effetti l'art. 5 D.M. 21 agosto 1958 ha integrato l'art. 13, 2° c., L. 1949 n. 143, aggiungendo che in caso di disaccordo col cliente la percentuale del conglobamento dei compensi accessori e delle spese di cui agli artt. 4 e 6 della L. 1949 n. 143 sarà determinata dal Consiglio dell'ordine, sempre però entro il limite massimo dei 60% dell'onorario percentuale. Ved. anche Cass. 27 gennaio 1988 n. 730 R
Preleggi art. 14; L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 4, 6 e 13, 2° c., 19 bisR; L. 4 marzo 1958 n. 143 art. unico; D.M. 21 agosto 1958

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