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Sent. C. Cass. 22/01/1994, n. 626

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Prestazioni - Compensi a rimborso ex artt. 4 e 6 L. n. 143/1949 - Liquidazione in misura non eccedente il 60% degli onorari a percentuale - Presupposto - Onere probatorio.
1. In tema di competenze professionali agli ingegneri ed architetti, il diritto ai compensi a rimborso di cui agli artt. 4 e 6 L. 2 marzo 1949 n. 143, che, ai sensi dell'art. 13, possono essere liquidati al professionista in misura non eccedente il 60% degli onorari a percentuale, dal Consiglio dell'Ordine competente, in caso di disaccordo col cliente, presuppone solo la prova dei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituisce il presupposto e prescinde del tutto, quindi, dalla prova, nel quantum, del loro effettivo esborso.

1. Ved. in tema di conglobamento dei compensi professionali agli ingegneri e architetti, Cass. 19 marzo 1993 n. 3264 R, 22 giugno 1989 n. 2972 R, 27 gennaio 1988 n. 730 R
L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 4, 6, 13, 18 R; D.M. 21 agosto 1958, art. 5

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