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Sent.C. Stato 06/05/1997, n. 466

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Offerte - Discordanza tra indicazione in cifre e in lettere - Vale l'indicazione più vantaggiosa per la P.A. tranne evidente errore materiale.
1. L'art. 72 R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il quale stabilisce che in caso di un'offerta in pubblica gara di appalto nella quale vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, non è applicabile nel caso in cui la discordanza dipenda da un evidente errore materiale.

1. Conf. C. Stato V 21 ottobre 1995 n. 1467 R, V 30 marzo 1993 n. 433 R. Ved. Cass. S.U. 17 giugno 1991 n. 6846 R secondo la quale, nel caso della discordanza in questione, si deve applicare l'art. 72 u.c. suddetto anche se la clausola di identico tenore contenuta nel bando di gara (o nell'invito) manchi di specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, 2° c., Cod. civ.

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