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Sent.C. Stato 30/03/1993, n. 433

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte - Difformità fra prezzo in lettere e prezzo in cifre - Prevalenza del prezzo in lettere, a meno di evidente errore materiale
1. In sede di valutazione delle offerte presentate in una gara d'appalto, è illegittimo il ricorso al criterio della prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre, qualora il contrasto fra i prezzi sia frutto di evidente errore materiale.

1. In generale, nel caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e in cifre del prezzo offerto si deve applicare l'art. 72, u.c., R.D. 23 maggio 1924 n. 827; secondo cui è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione, pur se manchi la specifica approvazione per iscritto - ex art. 1341 C.c. - di una clausola di identico tenore eventualmente contenuta nel bando di gara (Cass. S. U. 17 giugno 1991 n. 6846 R.

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